Nunzia lavora per un ente pubblico; ha una posizione organizzativa rilevante, ma la sua progressione di carriera è ferma da anni. Non è iscritta ad alcun partito; il sindacato non è quello giusto; l’invidia di colleghi e dirigenti è tangibile. Tante vessazioni, tante aspettative deluse, tanto isolamento. Nunzia non ce la fa più e va dall’avvocato Paltippi per rivendicare i propri diritti nei confronti dell’Ente e dei suoi dirigenti. La lettera è forte nei contenuti e nella forma, ma nel rispetto dei requisiti di legge. I dirigenti non la prendono bene. Loro comandano e vogliono metterla al suo posto. Fanno le vittime e si sentono lesi nella propria reputazione; quindi, querelano Nunzia e, udite udite, anche il suo avvocato, ritenendoli responsabili con la lettera di averli diffamati a mezzo stampa.
Vittorio va dallo psicologo, ma poi è costretto ad andare dall’avvocato Paltippi. Il rapporto con lo psicologo, infatti, piano piano degenera. Vittorio scopre che lo psicologo racconta le sue problematiche a comuni amici. Addirittura lo psicologo gli prescrive degli psicofarmaci, pur non essendo abilitato a farlo, e per i pagamenti delle prestazioni effettuate non emette mai fattura. Vittorio decide di denunciare il tutto all’Ordine degli psicologi. Chissà perché o per come l’Ordine non ritiene lo psicologo responsabile. A questo punto il professionista coglie la palla al balzo e denuncia Vittorio per diffamazione, in quanto sarebbe stato colpevole di ledere la sua reputazione con l’esposto avanti al collegio di disciplina dell’Ordine degli Psicologi che lo avrebbe, invece, scagionato.
Tommaso esercita la professione di Architetto. Tiene molto alla sua immagine e reputazione professionale. Ed è molto fissato con le recensioni sul web dei suoi clienti. Un bel giorno scopre in un sito dedicato alla sua professione che un suo cliente ha postato un commento ove si legge che l’architetto Tommaso “non è capace neppure di progettare una casa con i Lego”. Tommaso va su tutte le furie e individua il cliente che si è espresso in modo tanto offensivo della sua reputazione professionale. Va dall’avvocato Paltippi per diffidare il cliente e per preparare una querela per diffamazione con richiesta di risarcimento dei danni.
Tre casi, tre storie diverse con un unico denominatore comune: la lesione della reputazione.
Secondo l’art.595 del codice penale si configura il reato di diffamazione quando un soggetto, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione e ciò avviene attraverso qualsiasi mezzo inclusa la stampa.
Per la Giurisprudenza di legittimità non sussiste diffamazione se la comunicazione è limitata ai soggetti direttamente interessati, è funzionale all’esercizio di un diritto, come la tutela di propri diritti in ambito lavorativo e le affermazioni contenute nella lettera sono veritiere e pertinenti alla situazione specifica. Per questi motivi nel primo caso la denuncia querela dei dirigenti dell’Ente pubblico nei confronti della dipendente Nunzia è stata archiviata.
Parimenti la denuncia per diffamazione dello psicologo nei confronti di Vittorio è stata archiviata in quanto l’esposto è risultato essere motivato dalla finalità di segnalare delle presunte scorrettezze professionali, senza ledere gratuitamente, anche nella forma,la reputazione del professionista iscritto all’Ordine, rientrando il tutto nell’esercizio del diritto di critica da parte del paziente.
Nel terzo caso, invece, Tommaso l’architetto ha ragione e la denuncia penale nei confronti del cliente offensivo via social si trasforma in una condanna per il reato di diffamazione aggravata dall’uso della stampa, in quanto il commento è stato ritenuto lesivo della reputazione comunicando con più persone, senza la presenza della persona offesa, utilizzando il web, mezzo di comunicazione di massa che potenzialmente raggiunge molte persone.
Morale: non tutte le offese sono offese e, quindi, un reato!
Enrico Maria Saviotti



