Luisa è insegnante di religione presso le scuole superiori di una città di provincia.
Svolge questa professione da oltre trent’anni con grande passione e dedizione.
Crede nei ragazzi, nel rapporto con le famiglie, nel ruolo educativo della scuola, nelle collaborazioni con altre istituzioni.
Per questo motivo Luisa partecipa a progetti nelle scuole a favore dei ragazzi, come ad esempio la lotta alle droghe e al cyberbullismo oppure relativi alla salute dei giovani.
La nuova dirigente scolastica conosce questi progetti e sa dell’impegno di Luisa, come di altri insegnanti.
E’ finito l’anno scolastico. Ai primi di luglio il Dott. Cantinoni, che coordina uno dei progetti di cui sopra, convoca tutti i responsabili del progetto ad una riunione nei locali della scuola per fare il bilancio del lavoro svolto.
Luisa è in un periodo di vacanze. Fa caldo. Vorrebbe andare al mare.
Tuttavia ha preso un impegno, crede nella sua attività educativa.
In una torrida mattina di luglio si reca a scuola per la riunione, insieme ad altri insegnanti.
Dopo alcuni giorni le arriva una raccomandata. E’ una contestazione disciplinare sottoscritta dalla nuova Dirigente scolastica: la incolpa di aver partecipato ad una riunione in ambiente scolastico senza autorizzazione della Dirigente.
Luisa rimane tra l’incredulo e l’arrabbiato; sarà eventualmente colpa del Dott. Cantinoni, il coordinatore; lei non capisce cosa ha fatto di male e il perché di questo trattamento. Si agita, è in preda ad attacco di panico e di ansia, la notte non dorme, i rapporti familiari si deteriorano.
Va dall’avvocato, impugna la contestazione, ma la Dirigente non vuole sentire scuse e ad inizio settembre le irroga lo stesso una sanzione disciplinare (richiamo scritto).
Dopo qualche settimana Luisa arriva in ritardo di dieci minuti ad un Consiglio di classe. Solo dieci minuti di ritardo, ma comunque è presente. Firma il verbale in calce, ma la collega che ha steso il verbale e che all’inizio aveva dato atto della sua assenza (per dieci minuti), dopo l’arrivo di Luisa non lo ha corretto.
Luisa è tranquilla perché ha firmato il verbale e perché tutte le colleghe possono testimoniare della sua presenza, seppure con un lieve ritardo.
Dopo alcuni mesi le arriva un’altra contestazione disciplinare: la Dirigente accusa Luisa di non essere stata presente al Consiglio di Classe. Nuovo procedimento disciplinare. Luisa va dall’avvocato si difende. La sua tensione aumenta. Va dal medico. Prende psicofarmaci e tranquillanti. Si sente perseguitata. Al termine la Dirigente non accetta scuse e le irroga una nuova sanzione disciplinare (censura).
Passano alcuni giorni e la Dirigente aggredisce Luisa verbalmente: l’accusa di non essersi recata ad una riunione. Ma Luisa non ha mai ricevuto alcuna convocazione. L’aggressione verbale avviene mentre Luisa sta svolgendo il colloquio di ricevimento dei genitori, davanti alla madre di una alunna.
Luisa non ce la fa più, è stremata psicologicamente e ha speso soldi per difendersi. Con l’avvocato decide di far causa contro il Ministero dell’Istruzione e contro la Dirigente, avanti al Giudice del Lavoro. Vince la causa sia in primo grado davanti al Tribunale che in secondo grado in Corte d’Appello con tanto di risarcimento dei danni subiti e vittoria di spese. I Giudici stabiliscono che nel caso in cui un Dirigente ponga in essere nei confronti di un lavoratore reiterati comportamenti vessatori nel corso del tempo con intento persecutorio, procurandogli un danno psico fisico, si configura la fattispecie del Mobbing con diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno.
Anche in una città di provincia succedono queste cose.
Enrico Maria Saviotti



