Possedere degli immobili può apparire una fortuna.
Se poi gli immobili hanno una finalità commerciale pensiamo che sia più facile metterli a reddito così da poter guadagnare.
Il fatto è che spesso fanno parte di un complesso condominiale e sono da ristrutturare. Questo è il problema di Achille.
Nonostante ciò, Achille ha trovato una società di giovani volenterosi, la BIBA Srl, che vuole prendere in affitto il suo immobile per aprire un ristorante-pizzeria.
Ci sono da ristrutturare i locali, ma, soprattutto, è necessario installare una canna fumaria, o meglio una canna di esalazione fumi, per poter svolgere l’attività di ristorazione.
Achille e i soci della BIBA Srl si informano e dal punto di vista tecnico e giuridico non emergono motivi contrari all’installazione della canna.
A questo punto Achille e la società BIBA Srl firmano il contratto e i giovani affittuari iniziano a fare i lavori.
Achille pensa che sia meglio informare l’assemblea dei condomini, considerato che la canna fumaria dovrà passare lungo spazi e muri di proprietà comune in un cortiletto interno.
E’ convinto che non vi saranno problemi da parte degli altri condomini. D’altra parte, l’art. 1102 del codice civile è chiaro:dice che ogni condomino può utilizzare le parti comuni condominiali anche per una finalità esclusiva, purchè non venga impedito ad altri di utilizzarla in modo uguale e non venga alterata la destinazione della parte comune.
L’assemblea viene convocata. Risultato: quasi tutti i condomini sono contrari all’installazione della canna fumaria.
Achille cerca di spiegare le sue buone ragioni, ma oltre i voti contrari prende anche gli insulti dei condomini che non vogliono avere un ristorante nel condominio perché porta disturbo, rumore, fumi, cattivi odori e quant’altro.
In buona sostanza, la maggioranza dei condomini non vuole perché la canna fumaria …. fuma!!!
Achille è triste dell’accaduto, ma soprattutto non sa come fare a dirlo ai giovani della società BIBA Srl che già hanno iniziato i lavori e hanno iniziato a pagare i canoni dell’affitto.
E, infatti, i giovani imprenditori chiedono ad Achille il risarcimento dei danni.
Da una parte, il condominio che non vuole la canna fumaria; dall’altra, la società BIBA Srl che gli chiede i danni per quanto già speso, oltre il mancato guadagno.
Ad Achille non resta che impugnare la delibera condominiale negativa e fare causa.
E guarda un po’, Achille vince la causa.
Il Tribunale dichiara che la delibera assunta dal Condominio è nulla perché nega il diritto individuale di Achille di servirsi del muro comune ove installare una canna fumaria, in quanto non viene alterata la destinazione del muro e non viene impedito agli altri condomini di farne parimenti uso, con condanna del Condominio a risarcire tutti i danni subiti da Achille.
La canna fumaria potrà fumare!
Enrico Maria Saviotti



